Amici della chiesa di S. Antonio in Capraia

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Atto Costitutivo e Statuto

Atto Costitutivo

AMICI DELLA CHIESA DI  S.ANTONIO IN CAPRAIA

 

Il giorno 10 agosto 2013 si sono riuniti in casa del Sig. Dante Biagetti, via del Semaforo, Capraia Isola (Livorno) i sottoscritti:

Dante Biagetti, cf: BGTDNT40D16C265Q, residente a Bologna, in via D’Azeglio n. 47                                                             

Anna Folli, cf: FLLNNA56L71C816Y ,  residente a Milano, in via S.Orsola n.1                                        

Franco   Maffeis,cf: MFFFNC47S09F205F, residente a Capraia Isola, in via Roma, n.15                                   

Roberto Moresco, cf: MRSRRT40M25D969C, residente a Ginevra, in via Ch. De la Chevillard n.32 

Giuseppe Santeusanio,  cf.  SNTGPP27H06B415B, residente in Livorno, Viale della Libertà n.4 

al fine di costituire l’Associazione “AMICI DELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN CAPRAIA” di seguito denominata Associazione.

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione dei Beni culturali e di solidarietà sociale, a favore della Comunità presente nell’Isola di Capraia..

Oggetto dell’Associazione è lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla D.P.R. 42/04, comprese le biblioteche e gli archivi pubblici , presenti in Capraia Isola o ad essa riferibili secondo quanto specificatamente indicato nello Statuto dell’Associazione

I convenuti suddetti, quali soci fondatori,  eleggono all’unanimità:

 

Dante Biagetti Presidente dell’Associazione

Roberto Moresco Tesoriere dell’Associazione

Anna Folli Segretaria dell’Associazione.

 

Il Presidente, dopo approfondit discussione, chiede ai presenti di sottoscrivere lo Statuto dell’Associazione, che viene sottoscritto nella stessa seduta e si allega come parte integrante.

Il presente atto e Statuto verranno registrati secondo le modalità di legge.

 

Capraia Isola, 10 agosto 2013

Il Presidente

Dante Biagetti

STATUTO

 AMICI DELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN CAPRAIA APS

 Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: AMICI DELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN CAPRAIA APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di CAPRAIA ISOLA (LI) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  o delle persone aderenti agli enti associati:

  1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell’isola di Capraia, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale nei campi, ma non esclusivamente, archeologico, artistico, storico e naturalistico.
  3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, mediante mostre, dibattiti e convegni, incluse anche attività editoriali
  4. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati nell’isola di Capraia.
  5. Promozione dei Beni culturali, ambientali e paesaggistici dell’isola di Capraia e solidarietà sociale a favore della Comunità ivi residente.
  6. Svolgimento di attività finalizzate alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni d’interesse artistico e storico di cui alla D.P.R. 42/04, comprese le biblioteche e gli archivi pubblici, presenti in Capraia Isola o ad essa riferibili secondo quanto specificatamente indicato nello Statuto dell’Associazione
  7. Gestire, tramite convenzione con il Comune di Capraia Isola, il restauro della chiesa di S. Antonio.
  8. Ottenere finanziamenti da enti pubblici e privati, anche tramite raccolte fondi, per le attività specifiche dell’Associazione.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice. nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Gli associati possono essere associati fondatori, associati effettivi, associati onorari. Gli associati onorari, vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Tesoriere, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa al momento dell’adesione. La quota associative viene versata una sola volta all’adesione. Ogni anno l’Assemblea stabilisce l’importo della quota associativa per i nuovi iscritti all’Associazione;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, quali , ad esempio, svolgere una attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • Il Consiglio Direttivo;

ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per via telematica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno metà degli associati.

 ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti, il quale resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale

Per la validità delle deliberazioni sono necessari la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Tesoriere sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 ART. 13

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo agosto di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità :

  1. per il libro degli associati e il registro dei volontari su richiesta scritta al Consiglio Direttivo
  2. per gli altri libri mediante consultazione del sito dell’associazione.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 ART. 17

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 ART. 19

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 3 agosto, 2019.

Il Presidente

Dante Biagetti

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4 commenti

  1. silvano panichi ha detto:

    Salve, vorrei iscrivermi all’Associazione, come posso fare, considerando che sono spesso sull’isola?
    Grazie

    • Roberto Moresco ha detto:

      Per iscriversi all’Associazione Amici di S.Antonio è sufficiente compilare il modulo e versare zn minimo di 10 Euro.
      Se va a Capraia può rivolgersi all’agenzia parco in paese. Grazie del suo interesse.
      Cordiali saluti
      Roberto Moresco

  2. Federico Florentin ha detto:

    Ciao! Sono Federico Florentín, vengo dall’Argentina. Cerco un modo per comunicare con i responsabili degli atti di nascita, battesimo e morte delle Chiese dell’Isola di Capraia. Sto cercando i dischi dei miei trisnonni che sono nati lì. Apprezzerei se puoi aiutarmi per favore.

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